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Infedeltà Coniugale: Ultime Sentenze


Violazione degli obblighi matrimoniali; crisi del rapporto di coppia; motivazione della separazione e addebito per violazione dell’obbligo di fedeltà conseguente ad una relazione extraconiugale di dominio pubblico.


INDICE:


  • 1 Crisi della coppia, infedeltà, separazione
  • 2 Infedeltà: quando è escluso l’addebito della separazione?
  • 3 L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale
  • 4 Adulterio e intollerabilità della convivenza
  • 5 Determinazione dell’intollerabilità della convivenza
  • 6 Valutazione dell’addebito della separazione
  • 7 Infedeltà successiva alla crisi coniugale
  • 8 Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale
  • 9 Valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi
  • 10 Addebito della separazione: onere della prova e preesistenza della crisi coniugale
  • 11 Pronuncia di addebito per infedeltà: riparto dell’onere probatorio
  • 12 Pronuncia di addebito per infedeltà: presupposti
  • 13 Comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri del matrimonio
  • 14 Infedeltà: causa dell’addebito della separazione
  • 15 Infedeltà, addebito della separazione e riparto dell’onere probatorio
  • 16 Stabile relazione extraconiugale
  • 17 Infedeltà: addebito della separazione al coniuge responsabile
  • 18 Richiesta di separazione con addebito
  • 19 Violazione dell’obbligo di fedeltà
  • 20 Infedeltà coniugale e tutela aquiliana
  • 21 Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale
  • 22 L’infedeltà coniugale
  • 23 L’addebito della separazione per infedeltà coniugale
  • 24 Degradazione del rapporto coniugale
  • 25 Offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge
  • 26 Infedeltà coniugale: revocazione della donazione per ingratitudine
  • 27 Infedeltà coniugale e investigatore privato
  • 28 Violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale
  • 29 L’addebito della separazione e l’affidamento condiviso della prole
  • 30 L’infedeltà coniugale dalla consorte e test del Dna
  • 31 La circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale
  • 32 L’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale
  • 33 Fatto ingiusto per la morale della famiglia

Crisi della coppia, infedeltà, separazione


La dichiarazione di addebito implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza. Tale principio trova applicazione anche in riferimento all’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, di regola ritenuta idonea a giustificare l’addebito della separazione al coniuge fedifrago, salvo venga accertato che nel caso concreto l’infedeltà si sia manifestata in una situazione di deterioramento dei rapporti già in atto con una convivenza già ritenuta intollerabile dalle parti.

Cassazione civile sez. I, 02/09/2022, n.25966



Infedeltà: quando è escluso l’addebito della separazione?


La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (escluso, nella specie, l’addebito della separazione in capo alla moglie, atteso che l’iscrizione della donna a siti web di incontri era stata scoperta dal marito solo dopo che quest’ultimo aveva già depositato il ricorso per la separazione coniugale).

Cassazione civile sez. VI, 24/05/2022, n.16822



L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale


Ai fini dell’addebitabilità della separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione particolarmente grave, sufficiente, di regola, a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale (con un accertamento rigoroso attraverso il quale emerga la preesistenza di una crisi già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale).

Tribunale Benevento sez. I, 03/05/2022, n.1035



Adulterio e intollerabilità della convivenza


Se la richiesta di addebito si fonda sull’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, posto che l’adulterio rappresenta una violazione particolarmente grave degli obblighi di cui all’art. 143 c.c. che determina normalmente l’intollerabilità della convivenza, tale comportamento, se provato, giustifica l’addebito della separazione al coniuge responsabile ed in tale ipotesi i fatti che escludono il nesso di causalità tra l’adulterio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza devono essere provati dalla parte resistente alla domanda di addebito.

Tribunale Vibo Valentia, 21/04/2022, n.307



Determinazione dell’intollerabilità della convivenza


Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (nella specie, era stata provata l’esistenza di una crisi matrimoniale in atto precedente al presunto comportamento di infedeltà coniugale da parte della moglie).

Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11130



Valutazione dell’addebito della separazione


L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Tribunale Bari sez. I, 04/04/2022, n.1200



Infedeltà successiva alla crisi coniugale


Nella separazione coniugale, sebbene siano provate le condotte violative dell’obbligo di fedeltà da parte di un coniuge, l’addebito va escluso qualora risulti provata l’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà: ciò infatti esclude il nesso causale tra la condotta fedifraga e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Tribunale Cuneo sez. I, 15/03/2022, n.259



Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale


L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Tribunale Bari sez. I, 22/02/2022, n.714



Valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi


Ai fini della pronuncia di addebito nella separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Tribunale Bari sez. I, 27/12/2021, n.4658



Addebito della separazione: onere della prova e preesistenza della crisi coniugale


Ai fini dell’addebito della separazione, la regola generale per cui l’onere di provare, sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che nascono dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questo comportamento nel rendere intollerabile la convivenza, grava sulla parte che richiedente l’addebito, rimane superata quando si constati la mancanza di un nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, in maniera tale che risulti la preesistenza di una crisi matrimoniale già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Tribunale Teramo, 03/12/2021, n.1084



Pronuncia di addebito per infedeltà: riparto dell’onere probatorio


La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti a carico dei coniugi; è invece necessario accertare che tale violazione sia stata causa efficiente della crisi coniugale. In merito invece alla ripartizione dell’onere della prova, grava sulla parte che richieda l’addebito per inosservanza dell’obbligo di fedeltà l’onere di provare la condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.

Tribunale Monza sez. IV, 15/11/2021, n.2068



Pronuncia di addebito per infedeltà: presupposti


La pronuncia di addebito nella separazione coniugale presuppone due condizioni: 1. un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio; 2. il nesso tra tale condotta e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ciò premesso, se da un lato è vero che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che determina di regola l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e può giustificare l’addebito della separazione, è vero altresì che affinché l’infedeltà possa assurgere a causa di separazione con addebito bisogna constatare anche il nesso causale tra l’infedeltà e la crisi coniugale. Ad ogni modo incombe sulla parte richiedente l’addebito l’onere di provare la condotta infedele del coniuge e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere della controparte provare che la crisi matrimoniale sia anteriore all’accertata infedeltà.

Tribunale Locri sez. I, 02/11/2021, n.761



Comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri del matrimonio


Presupposto essenziale dell’addebito è un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice è chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussiste un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c. sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa. Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.

Tribunale Torino sez. VII, 17/09/2020, n.3064



Infedeltà: causa dell’addebito della separazione


L’infedeltà coniugale può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione solo quando risulti accertato che la crisi dell’unione sia ad essa causalmente riconducibile; viceversa, l’infedeltà, se successiva al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito.

Tribunale Ravenna sez. I, 03/09/2020, n.665



Infedeltà, addebito della separazione e riparto dell’onere probatorio


L’infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi dal cit. art. 143, secondo comma, c.c. così da minare in radice l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione e l’addebito al coniuge che detta infedeltà ha commesso.

La violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce quindi la premessa, secondo il cd. id quod plerumque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi, e quindi costituisce di per sé sola motivo di addebito. Una volta dimostrata la violazione dell’obbligo di fedeltà, nessun altro onere probatorio grava in capo al coniuge tradito. Spetta invece al coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà, dare la prova della mancanza del nesso eziologico tra detta violazione e la cri-si coniugale.

Per andare esente dalla pronunzia di addebito, questi deve dimostrare che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse; in altri termini, che la crisi del rapporto matrimoniale era già in atto.

Tribunale Savona, 01/08/2020, n.463



Stabile relazione extraconiugale


La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi, e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Tribunale Ravenna, 09/03/2020, n.229



Infedeltà: addebito della separazione al coniuge responsabile


In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Corte appello Perugia, 20/01/2020, n.33



Richiesta di separazione con addebito


Quando la separazione con addebito viene richiesta da un coniuge che rilevi l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale da parte dell’altro, grava su di esso l’onere di provare l’esistenza del nesso di causalità intercorrente tra la condotta infedele posta in essere dall’altro coniuge e la conseguente intollerabilità del prosieguo della convivenza. In tale ipotesi, grava sul coniuge che eccepisce l’inefficacia della domanda di separazione con addebito per infedeltà l’onere di provare il contrario, adducendo, ad esempio, elementi idonei a sostenere l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al comportamento infedele tenuto.

Tribunale Salerno sez. I, 09/01/2020, n.84



Violazione dell’obbligo di fedeltà


L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si constati, attraverso la valutazione del comportamento dei coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Corte appello Milano, 06/05/2019, n.1965



Infedeltà coniugale e tutela aquiliana


La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale comporta il risarcimento del danno non patrimoniale solo ove la condizione di afflizione indotta nell’altro coniuge superi la soglia della normale tollerabilità e si traduca, per le modalità con le quali è realizzata, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, come quello alla salute o all’onore o alla dignità personale.

Cassazione civile sez. III, 07/03/2019, n.6598



Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale


In materia di separazione e divorzio, l’esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresenta una violazione particolarmente grave dell’obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, dunque, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile. A ogni modo, l’addebito è escluso se si accerti la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Nel caso di specie, a fronte della accertata stabile relazione extraconiugale del marito, il Tribunale ne ha addebitato la responsabilità, in quanto quest’ultimo si era limitato solo a sottolineare una presunta insormontabile incompatibilità di carattere tra i coniugi, di per sé sola non sufficiente a fondare l’intollerabilità della convivenza.

Tribunale Caltagirone, 24/02/2018, n.140



L’infedeltà coniugale


L’infedeltà coniugale costituisce una violazione degli obblighi matrimoniali particolarmente grave, potenzialmente idonea a porsi anche quale unica motivazione della separazione. (Nella specie – ha osservato la Suprema corte – non è stato provato che l’infedeltà attribuita alla moglie si ponga in rapporto di causalità con le crisi del rapporto di coppia e non sia intervenuta in una fase in cui tra i coniugi vi era una convivenza ormai puramente formale.

La Corte d’appello, prosegue la Suprema corte, ha – altresì – evidenziato che le proprie riflessioni avevano trovato ulteriore riscontro nella confidenza fatta dalla moglie alla sua psicoterapeuta, circa l’assenza di rapporti intimi con il marito già da alcuni anni prima della separazione. Queste valutazioni, congruamente motivate e non tutte specificamente contestate, ha concluso la Suprema corte, non sono suscettibili di riesame, in sede di giudizio di legittimità).

Cassazione civile sez. I, 20/06/2017, n.15200



L’addebito della separazione per infedeltà coniugale


Deve essere confermata la decisione di addebito della separazione in capo al marito per violazione dell’obbligo di fedeltà conseguente ad una relazione extraconiugale di dominio pubblico; perché se è vero che la violazione dell’obbligo di fedeltà non può considerarsi di per sé sola causa dell’intollerabilità della convivenza, nella specie era emerso la sussistenza del nesso di causalità tra infedeltà e rottura del matrimonio.

Cassazione civile sez. VI, 24/08/2016, n.17317



Degradazione del rapporto coniugale


Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito relativamente al diniego della circostanza attenuante di aver agito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui (infedeltà coniugale della vittima) con la ragione che la degradazione del rapporto coniugale durava da parecchio tempo, e non poteva essere attribuita in maniera netta al comportamento infedele della vittima; l’imputato, condannato per l’omicidio della moglie, da diverso tempo aveva assunto atteggiamenti prevaricatori e violenti nei confronti della donna, la quale da alcune settimane si era allontanata dalla casa coniugale.

Cassazione penale sez. I, 14/11/2013, n.50639



Offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge


La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 c.c., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso che lo scambio interpersonale tra la moglie ed un soggetto terzo avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l’onore dell’altro coniuge, atteso che il legame intercorso si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell’eventuale infatuazione di lui).

Cassazione civile sez. I, 12/04/2013, n.8929



Infedeltà coniugale: revocazione della donazione per ingratitudine

Non è censurabile la sentenza del giudice di merito che, ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine, qualifica “ingiuria grave” la mancanza di solidarietà e di riconoscenza nonché il malanimo insito nel complessivo comportamento di infedeltà della moglie.

Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, n.22936



Infedeltà coniugale e investigatore privato

Non integra gli estremi dell’art. 498 c.p. né di altro illecito, penale o amministrativo, la condotta dell’imputato consistita nel mostrare una placca con la dicitura “investigatore privato”, contestata come segno distintivo da investigatore privato, per il quale è richiesta specifica abilitazione dello stato, innanzitutto perché la fattispecie di cui all’art. 98 comma 1 c.p. non è più un reato bensì un illecito amministrativo, in secondo luogo perché non esiste un segno distintivo “ufficiale” degli investigatori privati.

(Nella specie l’imputato era entrato in un settore riservato dello Stadio di calcio per assistere alla partita dopo avere sostenuto allo steward di essere delle forze di polizia, ma, interpellato da parte del servizio di vigilanza in sede di controllo del biglietto prima e dei carabinieri poi, aveva dichiarato a questi ultimi che stava lavorando come investigatore privato ad un caso di infedeltà coniugale e a consegnare un portafogli al cui interno era la placca con la dicitura “investigatore privato”).

Tribunale La Spezia, 24/11/2010, n.1069



Violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale


Ritenuto che i doveri coniugali ex art. 143 c.c. hanno contenuto e rilevanza strettamente giuridici, oltre che morali; ritenuto che l’infedeltà coniugale consumata qualora non preesista, tra le parti, una irrimediabile situazione di crisi affettiva e spirituale, costituisce grave violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale, violazione che è fonte di responsabilità risarcitoria aquiliana del coniuge infedele in quanto – anche per le modalità, la frequenza e le circostanze dell’adulterio – quest’ultimo ha certamente leso diritti fondamentali ed inviolabili della persona anche costituzionalmente rilevanti (l’onere e la dignità); ritenuto che le sanzioni collegate all’addebitabilità della separazione (e del divorzio) possono essere, non di rado, inapplicabili, o inutili, o dannose per il coniuge offeso, ed, in ogni caso, hanno una funzione meramente punitiva e non satisfattoria, il coniuge infedele deve risarcire, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2043 e 2059 (art. 2 e 29 cost.), il coniuge tradito con l’esborso di una somma di denaro, quantificabile anche in via presuntiva, per i danni a quest’ultimo, senza alcun dubbio, arrecati con la propria condotta gravemente illecita.

Tribunale Prato, 18/02/2010



L’addebito della separazione e l’affidamento condiviso della prole


L’addebito della separazione per infedeltà coniugale non osta di per sè al regime di affidamento condiviso della prole, avuto riguardo, da un lato, all’interesse della prole stessa e, dall’altro, al fatto che l’addebito non implica senz’altro un giudizio negativo sulla figura genitoriale (Nel caso di specie, la separazione era stata addebitata alla moglie, a causa di una stabile relazione sentimentale con un altro uomo, dal quale aveva anche avuto un figlio. Tuttavia, poiché dall’istruttoria di causa era comunque emerso un buon rapporto madre-figlio, giacché quest’ultimo era ben accudito e non mostrava disagio psicologico alcuno, il Giudice – in applicazione del principio di cui in massima – nel dichiarare l’addebito della separazione alla moglie ha disposto l’affidamento condiviso della prole con collocazione presso la madre).

Tribunale Modena sez. II, 20/02/2008, n.281



L’infedeltà coniugale dalla consorte e test del Dna


Il marito, avuta notizia dell’infedeltà coniugale dalla consorte, non può utilizzare l’esito della prova ematologia per disconoscere la paternità di quelli che credeva i suoi figli. Prima deve dimostrare che la donna lo ha tradito, perché il test sul DNA non vale come “implicita prova dell’adulterio”.

Cassazione civile sez. I, 22/10/2002, n.14887



La circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale


In tema di circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale (art. 62 n. 1 c.p.), va escluso che un omicidio, commesso per salvaguardare l’onore pretesamente offeso dalla relazione amorosa con il proprio coniuge, e per ricostituire l’unità familiare, trovi approvazione nella coscienza etica collettiva: la gelosia e la vendetta, dettate da un malinteso senso dell’orgoglio maschile colpito dall’infedeltà coniugale, costituiscono sempre passioni morali riprovevoli mai suscettibili di valutazione etica positiva.

Cassazione penale sez. I, 14/10/1996, n.9254



L’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale


La causa d’onore non può identificarsi con un malinteso senso dell’orgoglio maschile che è incompatibile con i valori sociali che si sono consolidati nella moderna società in tema di infedeltà coniugale. Ed infatti gli istituti apprestati a tutela dell’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale nell’ipotesi di infedeltà non permettono di affermare che sia configurabile l’attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale nella condotta di chi uccide l’amante della propria moglie per ricostituire l’unità familiare.

Cassazione penale sez. I, 01/03/1994, n.4439


Fatto ingiusto per la morale della famiglia



In tema di provocazione, l’infedeltà coniugale costituisce “fatto ingiusto” per la morale della famiglia e per la civile convivenza.

Cassazione penale sez. I, 04/12/1992